231/2001
231/2001
Il DLGS 231/2001 ha introdotto la responsabilità amministrativa delle società per alcuni reati commessi dai dipendenti, soggetti in posizione apicale (amministratori, direttori generali e liquidatori) o consulenti nell’interesse ed a vantaggio della società medesima.

TRA I REATI MAGGIORMENTE RILEVANTI DEL DLGS 231/2001 SI RICORDANO:
- Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato o di un ente pubblico o per il conseguimento di erogazioni pubbliche e frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico
- Delitti informatici e trattamento illecito di dati
- Concussione, induzione indebita a dare o promettere altre utilità e corruzione
- Delitti contro l’industria e il commercio
- Reati societari
- Abuso di mercato
- Reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell’igiene e della salute sul lavoro
- Delitti in materia di violazione del diritto d’autore
- Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all’autorità giudiziaria
- Reati ambientali
- Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare
LE SANZIONI PREVISTE PER LA COMMISSIONE DEI REATI RILEVANTI AI SENSI DEL DLGS 231/2001 SONO SINTETIZZABILI IN:
- Sanzione pecuniaria
- Sanzione interdittiva
- Confisca e pubblicazione della sentenza

Rischio di condanna fino ad € 774.500,00 qualora il Modello Organizzativo non preveda le misure adatte alla prevenzione della responsabilità amministrativa degli enti per i reati tributari.
La riforma dei reati tributari introdotta con la L. 19 dicembre 2019, n. 157, di conversione del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124 (c.d. decreto fiscale) ha introdotto per la prima volta nell’ordinamento la previsione della responsabilità da reato delle persone giuridiche a vantaggio delle quali sono state poste in essere condotte delittuose in materia tributaria.
L’intervento normativo si inserisce nel contesto di una costante estensione della responsabilità amministrativa da reato dell’ente, realizzata anche con un intervento europeo in tal senso (la direttiva UE 17/1371), di il Consiglio dei Ministri del 23 gennaio 2020 ha esaminato e approvato preliminarmente lo schema di Decreto Legislativo relativo all’attuazione, e da un clima politico, in materia penale, estremamente rigoroso nei confronti dei c.d. “grandi evasori”.
Il nuovo art. 25 quinquiesdecies del D.lgs. 231/2001 indica dunque per quali reati tributari, commessi per interesse o vantaggio dell’ente, possa determinarsi la responsabilità amministrativa, vale a dire:

- Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote;
- Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote;
- Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici, sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote;
- Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote
- Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote;
- Occultamento o distruzione di documenti contabili, sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote;
- Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte, sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote• sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte, sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote
L’importo di una quota varia da un minimo di euro 258,00 a un massimo di euro 1.549,00, pertanto, la sanzione pecuniaria per le imprese i cui legali rappresentanti abbiano commesso i citati reati, comminata dal giudice sulla base della gravità del fatto, del grado della responsabilità dell’ente, dell’attività svolta per eliminare o attenuare le conseguenze del fatto e per prevenire la commissione di ulteriori illeciti, potrà arrivare fino ad euro 774.500,00.
L’azione normativa è stata dunque limitata alle sfaccettature del reato di frode fiscale, ritenuto più grave e frequente (e che è stato riformato anche sul piano della cornice edittale prevista per le persone fisiche). Rimangono invece esclusi i reati meno gravi (caratterizzati dall’assenza di condotte fraudolente) di dichiarazione infedele, di omessa dichiarazione, di omesso versamento, nonché di omesso versamento mediante indebita compensazione.
Alla luce di tutto quanto precede, sarà dunque necessario provvedere ad un aggiornamento dei modelli che non tengono conto della riforma, pena di inidoneità del modello stesso alla prevenzione dei reati in discorso.
Caratteristiche dell'organismo di Vigilanza?
Oltre all’adozione di un Modello Organizzativo e di Gestione, il DLGS 231/2001 richiede l’istituzione (all’interno della società) di un Organismo di Vigilanza con il compito di verificare l’effettività, l’adeguatezza e l’attualità del Modello Organizzativo e di Gestione, nonché di proporre eventuali aggiornamenti o adeguamenti dei modelli organizzativi agli organi dirigenti.
L’Organismo di Vigilanza deve essere autonomo ed indipendente, professionale (cioè dotato di competenze tecniche sufficienti per effettuare valutazioni e vigilare) e permanente.
- Di aver adottato ed efficacemente attuato modelli di organizzazione, gestione e controllo idonei a prevenire la realizzazione degli illeciti penali considerati
- Di aver istituito un organo di controllo interno alla società con il compito di vigilare sull’efficacia reale dei modelli
- L'organo dirigente ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi
- Il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli di curare il loro aggiornamento è stato affidato a un organismo della società dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo
- Le persone hanno commesso il reato eludendo fraudolentemente i modelli di organizzazione e di gestione
- Non vi è stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'organismo di vigilanza