231/2001

231/2001

Il DLGS 231/2001 ha introdotto la responsabilità amministrativa delle società per alcuni reati commessi dai dipendenti, soggetti in posizione apicale (amministratori, direttori generali e liquidatori) o consulenti nell’interesse ed a vantaggio della società medesima.

TRA I REATI MAGGIORMENTE RILEVANTI DEL DLGS 231/2001 SI RICORDANO:

LE SANZIONI PREVISTE PER LA COMMISSIONE DEI REATI RILEVANTI AI SENSI DEL DLGS 231/2001 SONO SINTETIZZABILI IN:

Rischio di condanna fino ad € 774.500,00 qualora il Modello Organizzativo non preveda le misure adatte alla prevenzione della responsabilità amministrativa degli enti per i reati tributari.

La riforma dei reati tributari introdotta con la L. 19 dicembre 2019, n. 157, di conversione del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124 (c.d. decreto fiscale) ha introdotto per la prima volta nell’ordinamento la previsione della responsabilità da reato delle persone giuridiche a vantaggio delle quali sono state poste in essere condotte delittuose in materia tributaria.

L’intervento normativo si inserisce nel contesto di una costante estensione della responsabilità amministrativa da reato dell’ente, realizzata anche con un intervento europeo in tal senso (la direttiva UE 17/1371), di il Consiglio dei Ministri del 23 gennaio 2020 ha esaminato e approvato preliminarmente lo schema di Decreto Legislativo relativo all’attuazione, e da un clima politico, in materia penale, estremamente rigoroso nei confronti dei c.d. “grandi evasori”.

Il nuovo art. 25 quinquiesdecies del D.lgs. 231/2001 indica dunque per quali reati tributari, commessi per interesse o vantaggio dell’ente, possa determinarsi la responsabilità amministrativa, vale a dire:

L’importo di una quota varia da un minimo di euro 258,00 a un massimo di euro 1.549,00, pertanto, la sanzione pecuniaria per le imprese i cui legali rappresentanti abbiano commesso i citati reati, comminata dal giudice sulla base della gravità del fatto, del grado della responsabilità dell’ente, dell’attività svolta per eliminare o attenuare le conseguenze del fatto e per prevenire la commissione di ulteriori illeciti, potrà arrivare fino ad euro 774.500,00.

L’azione normativa è stata dunque limitata alle sfaccettature del reato di frode fiscale, ritenuto più grave e frequente (e che è stato riformato anche sul piano della cornice edittale prevista per le persone fisiche). Rimangono invece esclusi i reati meno gravi (caratterizzati dall’assenza di condotte fraudolente) di dichiarazione infedele, di omessa dichiarazione, di omesso versamento, nonché di omesso versamento mediante indebita compensazione.

Alla luce di tutto quanto precede, sarà dunque necessario provvedere ad un aggiornamento dei modelli che non tengono conto della riforma, pena di inidoneità del modello stesso alla prevenzione dei reati in discorso.

Caratteristiche dell'organismo di Vigilanza?

Oltre all’adozione di un Modello Organizzativo e di Gestione, il DLGS 231/2001 richiede l’istituzione (all’interno della società) di un Organismo di Vigilanza con il compito di verificare l’effettività, l’adeguatezza e l’attualità del Modello Organizzativo e di Gestione, nonché di proporre eventuali aggiornamenti o adeguamenti dei modelli organizzativi agli organi dirigenti.

L’Organismo di Vigilanza deve essere autonomo ed indipendente, professionale (cioè dotato di competenze tecniche sufficienti per effettuare valutazioni e vigilare) e permanente.

Le sanzioni posso essere applicate sia quale misura cautelare che quale effetto di una sentenza di condanna definitiva. La società può sottrarsi alla responsabilità per i suddetti reati e, quindi, esserne esente, se dimostra:
In altre parole, ai sensi dell’art. 6 del DLGS 231/ 2001, la società non risponde dei reati commessi dai soggetti apicali o dai dipendenti se prova che: