Software Antiriciclaggio
I CANALI DI SEGNALAZIONE
SOFTWARE ANTIRICICLAGGIO “WHISTLEBLOWING”
La normativa antiriciclaggio pone a carico di taluni soggetti (i soggetti obbligati sono, ad esempio, società che svolgono determinate attività sensibili, banche, mediatori, avvocati, notaio e commercialisti ecc.) l’obbligo di verifica dei clienti e del titolare effettivo, quando vi è sospetto di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo, o vi sono dubbi sulla veridicità o sull’adeguatezza dei dati precedentemente ottenuti ai fini dell’identificazione.
Anche nella normativa antiriciclaggio è prevista l’istituzione da parte dei soggetti obbligati di canali di segnalazione, con ovviamente, finalità diverse rispetto a quelli previsti per il DLGS 231/2001.

TUTELE E SPECIFICITÀ
I canali di segnalazione per l’antiriciclaggio devono:
- Tutelare la riservatezza dell’identità del segnalante e del presunto responsabile delle violazioni, ferme restando le regole che disciplinano le indagini e i procedimenti avviati dall’autorità giudiziaria in relazione ai fatti oggetto delle segnalazioni;
- Tutelare il soggetto che effettua la segnalazione contro condotte ritorsive, discriminatorie o comunque sleali conseguenti la segnalazione
- Essere specifici, indipendenti, permettere l’anonimato e strutturati in maniera proporzionata alla natura e alle dimensioni della società (o del soggetto obbligato).
Software antiriciclaggio: piattaforme per procedura di segnalazione guidata
Tra i canali di comunicazione più diffusi vi è stata per molto tempo l’utilizzo della posta elettronica e/o la forma orale. Per rendere meglio analizzabile la segnalazione da parte di altre Autorità competenti, sono state più recentemente sviluppate particolari piattaforme, con cui il soggetto segnalante può restare, se lo desidera, anonimo e che adottano una procedura guidata, che indirizza il segnalante a descrivere il fatto sospetto in modo chiaro e sintetico. Va detto, ad ogni modo, che vanno tenute in considerazioni anche segnalazioni in forma anonima: tra le più frequenti, sono quelle (ricevute tipicamente tramite missiva) che mancano della firma o la cui firma è totalmente illeggibile.
Quali sono gli obblighi per il datore?
Tra gli obblighi a cui il datore di lavoro deve adempiere al fine di rendere effettive le procedure interne di segnalazione, si citano:
- la creazione di appositi canali e procedure per consentire l’invio della segnalazione e la sua tracciabilità al fine di osservarne gli sviluppi e gli effetti sulle dinamiche lavorative; la designazione di un soggetto imparziale o di un dipartimento competente per dare seguito alla segnalazione;
- la garanzia di tempi rapidi per la valutazione della segnalazione, che non devono in ogni caso superare i tre mesi dalla ricevuta dell’accettazione della segnalazione o, in sua mancanza, i sette giorni successivi all’invio della segnalazione stessa.
La conseguenza fondamentale di questo impianto normativo è naturalmente il divieto di ogni forma di ritorsione o minaccia diretta al segnalante, in coerenza con l’istituto del whistleblowing concepito appunto a tutela dell’individuo che ha conoscenza della situazione illecita ma ha paura di riferirla.