Sempre più spesso, nell’ultimo periodo, sentiamo parlare di WHISTLEBLOWING. Ma che cos’è e cosa significa WHISTLEBLOWING? E perché è venuto alla ribalta delle cronache proprio in questo periodo?
Cosa è il WHISTLEBLOWING e chi è il WHISTLEBLOWER
Il termine WHISTLEBLOWING, di derivazione chiaramente anglosassone, si riferisce alla rivelazione spontanea da parte di un individuo, detto whistleblower o segnalante, di un illecito o di un’irregolarità commessa all’interno di un’organizzazione o un ente, di cui lo stesso whistleblower è stato testimone nell’esercizio delle proprie funzioni. Il whistleblower è dunque un soggetto che ha diretta conoscenza della “vita” e dei meccanismi dell’organizzazione o dell’ente, come potrebbe essere, ad esempio, un dipendente, un fornitore o un cliente.
Esistono due grandi categorie di whistleblowing : da una parte abbiamo il cosiddetto whistleblowing interno o whistleblowing delle aziende private, vale a dire quello che si realizza quando la segnalazione è opera di un lavoratore dipendente attraverso canali di segnalazione predisposti dall’azienda stessa, con lo scopo di garantire una via di comunicazione a tutti coloro che sono a conoscenza di illeciti o atti non etici avvenuti all’interno dell’organizzazione.
Per altro verso, quando la segnalazione avviene direttamente nei confronti dell’autorità giudiziaria o della stampa e, dunque, assume una portata extra-aziendale, si realizza il fenomeno del cosiddetto whistleblowing esterno.
Perché la segnalazione possa assumere rilievo, sia che essa derivi da un sistema di whistleblowing interno sia che derivi da uno esterno, deve riguardare illeciti previsti dal diritto nazionale o europeo oppure deve riguardare la violazione di policy e procedure aziendali, includendo dunque nelle condotte segnalabili quelle violano, ad esempio, il Codice Etico o il Codice di Condotta adottato dall’organizzazione. Non hanno dunque alcuna rilevanza le segnalazioni di condotte che non risultano in contrasto con espresse previsioni.
Quando è divenuto rilevante il WHISTLEBLOWING
Sebbene il tema del whistleblowing non sia un istituto di nuova scoperta, la tematica ha recentemente assunto una particolare attenzione a seguito di alcuni scandali che hanno interessato le cronache sovrannazionali, come è avvenuto con lo scandalo Volkswagen Dieselgate del 2015, che ha visto la casa automobilistica manomettere i test sulle emissioni negli Stati Uniti oppure con il movimento #metoo del 2017, che ha visto le star di Hollywood ricoprire il ruolo di whistleblowers e denunciare Harvey Weinstein di abusi sessuali.
Tutte queste situazioni hanno contribuito a sensibilizzare le organizzazioni di tutto il mondo circa il tema del whistleblowing e a richiedere l’implementazione di strutture e misure adeguate a supportare (ma soprattutto tutelare) i segnalanti nella segnalazione di comportamenti illegali o non etici.
Tale esigenza è stata accolta nel 2019 dall’Unione Europea, la quale ha pubblicato la Direttiva UE sul WHISTLEBLOWING (2019/1937) con lo scopo di definire uno standard minimo comune che garantisse una maggior tutela dei whistleblower in tutti i Paesi membri.
Ma la tutela dei segnalanti, sebbene fosse lo scopo principale, non è stato l’unico vantaggio del circolo virtuoso innescato dalla previsione normativa. Ciò che si è notato successivamente all’implementazione della Direttiva UE 2019/1937 è stato infatti che l’adozione di un sistema di segnalazione genera numerosi vantaggi anche per le aziende e le organizzazioni stesse.
I vantaggi del WHISTLEBLOWING
Diversi studi hanno dimostrato che un’individuazione delle violazioni oggetto di segnalazione commesse all’interno dell’azienda, quando le stesse sono ancora in uno stadio embrionale, permette all’azienda di individuare tempestivamente una soluzione o una nuova policy nella specifica area, così da prevenire l’aggravamento delle problematiche esistenti ovvero l’insorgere di ulteriori e più gravi problematiche.
Confcommercio ha stimato che, nell’ultimo triennio, le aziende hanno perso circa il 7% del proprio fatturato annuale a causa delle violazioni della normativa vigente o delle policy aziendali che non sono state tempestivamente affrontate. Ed è proprio su tale percentuale che il sistema di whistleblowing può incidere: le segnalazioni interne possono infatti contribuire ad individuare una parte significativa della casistica di cui sopra e, quindi, aiutare a ridurre al minimo i danni finanziari delle aziende.
Ma non è tutto: oltre ai danni diretti di cui si è parlato pocanzi, l’adozione di una policy di whistleblowing interna permette anche di evitare i danni indiretti e, come si usa dire, di “lavare i panni sporchi in casa propria”, limitando dunque la fuoriuscita di notizie dall’organizzazione e riducendo di conseguenza il rischio di incorrere in un danno reputazionale e di immagine.
Ma se dunque i vantaggi sono così evidenti, come mai le aziende non hanno adottato in massa un sistema di whistleblowing? La risposta a questa domanda è principalmente di carattere psicologico e non giuridico: le realtà organizzate sono infatti spesso spaventate dalla possibilità di ricevere troppe denunce interne o comunicazioni improprie, come ad esempio lamentele circa il prodotto o semplicemente messaggi infondati.
Invero, secondo il WHISTLEBLOWING Report 2019, la media di casi ricevuti dalle aziende di gradi dimensioni è di 52 comunicazioni all’anno. Tra queste, la percentuale di comunicazioni infondate o non rilevanti rappresenta solamente una minima parte e ancora più limitato è il numero delle comunicazioni che pervengono da soggetti esterni alle aziende.
Chiarito quando precede, appare evidente l’utilità dei meccanismi di whistleblowing e la conseguente e necessaria tutela dei whistleblower: sebbene la decisione di segnalare una violazione sia principalmente determinata dalla volontà personale del dipendente di “fare la cosa giusta”, il maggior timore dei segnalanti è inevitabilmente che la propria carriera possa comunque risentire di detta decisione.
Gli effetti della Direttiva sul WHISTLEBLOWING
Ad oggi, molti paesi europei garantiscono solo una parziale protezione legale per i whistleblower, tuttavia la situazione è destinata a migliorare con l’implementazione della Direttiva UE sulla denuncia di irregolarità, finalizzata a garantire una maggiore tutela per i whistleblower, sia nel settore pubblico sia in quello privato in tutti gli Stati membri dell’Unione Europea, mediante l’imposizione di un obbligo, per le aziende con più di 50 dipendenti, di istituire canali e procedure per la segnalazione degli illeciti.
La Direttiva vieta infatti ritorsioni dirette o indirette, come licenziamenti, demansionamenti e altre discriminazioni nei confronti di dipendenti ed ex dipendenti. Sebbene la protezione si applichi solo alle segnalazioni di irregolarità relative al diritto comunitario, l’Unione Europea incoraggia vivamente i legislatori nazionali ad estendere questo ambito di applicazione nel diritto nazionale.
Con riferimento alla normativa nazionale, il whistleblowing è regolato dalla Legge 179/2017, che ha stabilito nuove misure di tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità modificando la preesistente disciplina prevista per il settore pubblico (art. 54-bis, D. Lgs. n. 165/2001) e introducendone una nuova per il settore privato nell’ambito del D. Lgs. 231/2001, relativo alla responsabilità amministrativa da reato degli enti e alla prevenzione di tali reati attraverso i Modelli Organizzativi.
Prima dell’adozione della Direttiva Europea, la legge italiana si applicava solo alle società che avevano deciso di adottare un Modello Organizzativo, mentre la Direttiva riguarda tutte le imprese private con più di cinquanta dipendenti o con un fatturato annuale superiore a dieci milioni di euro.
Ad oggi, al whistleblower è dunque garantita protezione sia che egli scelga di eseguire la segnalazione all’interno dell’azienda sia che la stessa avvenga direttamente all’autorità di vigilanza competente: nel caso in cui la segnalazione non venga presa in carico internamente o se il segnalante ha motivo di ritenere che il fatto abbia un impatto sull’interesse pubblico, può infatti scegliere di rivolgersi direttamente alle autorità competenti senza perdere la protezione garantitagli dall’istituto.
Ecco, dunque, che l’implementazione di procedure e meccanismi di whistleblowing, oltre ad essere un vero e proprio meccanismo a tutela del libero pensiero e della libera opinione, hanno anche palmari effetti benefichi sia sulla via sociale e che sulla serenità dei segnalanti, contribuendo a migliorare l’ambito lavorativo a 360°.