Il trend legale più interessante nel campo del franchising è l’abuso di dipendenza economica. Forse complice il periodo di crisi coincidente con la pandemia Covid, i tribunali si sono trovati ad occuparsi della questione a più riprese ed ora anche l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (“AGCM”).
Che cos’è l’abuso di dipendenza economica
L’abuso di dipendenza economica è previsto dalla legge 192/1998, in tema di subfornitura; la legge vieta “l’abuso da parte di una o più imprese dello stato di dipendenza economica nel quale si trova, nei suoi o nei loro riguardi, una impresa cliente o fornitrice”, definendo la dipendenza economica come “la situazione in cui una impresa sia in grado di determinare, nei rapporti commerciali con un’altra impresa, un eccessivo squilibrio di diritti e di obblighi.”
Benché la legge stabilisca il divieto di abuso di dipendenza economica solo in relazione alla subfornitura, la Cassazione ha talora applicato per analogia il divieto anche ad altri contratti quali, ad esempio, il franchising. Il patto attraverso il quale si realizzi l’abuso di dipendenza economica è nullo. Sussistendone i presupposti, il giudice civile può condannare il franchisor al risarcimento dei danni e l’AGCM può procedere a diffide e sanzioni.
L’abuso di dipendenza economica al vaglio dell’AGCM
Nel novembre ’20 l’AGCM ha avviato un’istruttoria nei confronti di un importante marchio di abbigliamento. Stessa sorte è toccata nel ’21 ad altro marchio di abbigliamento per bambini e ad una nota catena di fast food. Si attende a breve l’esito di questi procedimenti. Giova elencare alcune pattuizioni e condotte del contratto di franchising che sono state ritenute abusive:
- politiche di prezzo al limite dell’imposizione;
- obbligatoria partecipazione a campagne promozionali;
- impegni ad investire somme considerevoli nell’allestimento del punto vendita, nel marketing, nelle fees di ingresso e royalties;
- obbligo di avvalersi dei professionisti del franchisor per la progettazione del punto vendita;
- obbligo di consegna di garanzia bancaria e polizza assicurativa;
- tempi di consegna merce modificabili;
- limitazioni al diritto di far valere la garanzia per difetti;
- divieto di change of control o change of management;
- divieto di cessione del contratto;
- divieto di cessione del punto vendita;
- esclusione di indennità e rimborsi in caso di risoluzione contrattuale;
- prerogative al franchisor sulla merce invenduta e sugli arredi alla cessazione del contratto.
Franchising e abuso di dipendenza economica
Il franchising è il contratto con il quale l’affiliante impone limiti e regole al proprio affiliato, a cui permette in cambio di utilizzare la propria insegna. È ben vero che il franchisee diventa parte del sistema distributivo del franchisor, ma è altresì vero che egli si giova di un avviamento e di una notorietà che appartengono all’affiliante.
Il sindacato di un giudice o dell’AGCM in quest’area deve, pertanto, sempre essere effettuato con estrema misura. Naturalmente senza pregiudizio per il rigoroso scrutinio ed eventualmente la censura di clausole abusive, anche in relazione al contesto specifico.