La tutela del dipendente nel caso di segnalazione degli illeciti

In Italia, la gestione del whistleblowing è strettamente connessa all’implementazione di una più complessa compliance aziendale integrata: in particolare, a seguito dell’entrata in vigore della legge 179 del 2017 in materia di WHISTLEBLOWING, fra i requisiti di adeguatezza del Modello Organizzativo, il D. Lgs. 231/2001 (Decreto 231) è richiesta l’istituzione di un sistema che garantisca la riservatezza del segnalante (whistleblower) e quindi la tutela del dipendente che segnala illeciti, da conseguenze ritorsive o discriminatorie legate alla segnalazione. In altre parole, è necessario implementare software whistleblowing che garantisca specifici canali di comunicazione per effettuare una segnalazione whistleblowing.

Chi è il whistleblower?

Anzitutto, rispondiamo al primo quesito: chi è il whistleblower? Il whistleblower è un individuo che denuncia pubblicamente, o riferisce alle autorità, attività illecite o fraudolente all’interno del governo, di un’organizzazione pubblica o privata o di un’azienda.

Cosa prevede la compliance integrata e quali sono i canali di segnalazione? Il sistema di compliance integrata prevede l’implementazione di misure finalizzate a disincentivare il ricorso indiscriminato alla segnalazione (che potrebbe trasformarla in strumento di ricatto) e prevede anche conseguenze disciplinari a carico di chi effettua segnalazioni infondate.

In particolare, è a carico del datore di lavoro l’istituzione di appositi canali di “segnalazione” che garantiscano la riservatezza dell’identità del whistleblower nell’ambito delle attività di gestione della segnalazione. Altresì, il legislatore fa espresso divieto di atti di ritorsione o discriminatori, diretti o indiretti, nei confronti delwhistleblower per motivi collegati, direttamente o indirettamente, alla segnalazione. In ultimo, a completamento dello specifico sistema sanzionatorio che dovrebbe tutelare il whistleblower e mettere al sicuro il datore di lavoro dal ricevere segnalazioni strumentali e fraudolente, viene prevista l’adozione di specifiche sanzioni nei confronti di chi viola le misure di tutela del whistleblower, nonché di chi effettua con dolo o colpa grave segnalazioni che si rivelano infondate.

Whistleblowing: la Direttiva Europea 2019/1937 in vigore dal 17 dicembre 2021

In questo quadro si inserisce la Direttiva Europea sul whistleblowing (2019/1937) (Direttiva UE), in vigore a partire dal 17 dicembre 2021 che prevede l’adozione di nuovi standard di protezione a favore dei whistleblowers. Obiettivo della Direttiva UE è introdurre veri e propri obblighi per tutte le imprese con più di 50 dipendenti.

Rispetto alle previsioni richiamate nel Decreto 231, la Direttiva UE ha sensibilmente rafforzato le tutele fino ad abbracciare settori come la tutela della concorrenza, la protezione del consumatore, la protezione della privacy. Altresì, è stato allargato il perimetro dei soggetti “segnalanti”: non più esclusivamente lavoratori ma chiunque presti attività nel settore pubblico o privato.

Le novità della Direttiva Europea sul whistleblowing

Vediamo più nel dettaglio le novità introdotte dalla Direttiva Europea. Per garantire la sicurezza dei potenziali informatori e la riservatezza delle informazioni divulgate, le nuove norme consentiranno di comunicare le segnalazioni:

  • all’interno dell’ente o azienda presso cui si lavora;
  • direttamente alle autorità nazionali competenti;
  • agli organi e le agenzie competenti della Ue.

Il whistleblower sarà comunque protetto in caso decidesse di divulgare pubblicamente le informazioni, in caso di pericolo imminente per l’interesse pubblico o rischio di ritorsione. La protezione non viene garantita esclusivamente ai dipendenti che effettuano la segnalazione, ma anche ai clienti, fornitori, candidati, ex dipendenti, giornalisti. E saranno tutelati anche i soggetti che assistono gli informatori in qualità di facilitatori, colleghi e parenti.

In particolare, ai whistleblowers devono essere garantiti:

  • l’accesso gratuito a informazioni e consulenze complete e indipendenti sulle procedure e sui mezzi di ricorso disponibili;
  • l’assistenza legale nel corso del procedimento;
  • sostegno finanziario e psicologico.

Le persone coinvolte sono protette dal licenziamento, dal demansionamento e da altre forme di discriminazione; La protezione si applica solo alle segnalazioni di illeciti relativi al diritto dell’UE, come frode fiscale, riciclaggio di denaro o reati in materia di appalti pubblici, sicurezza dei prodotti e stradale, protezione dell’ambiente, salute pubblica e tutela dei consumatori e dei dati;

Il whistleblower può scegliere se riportare un sospetto all’interno dell’azienda o direttamente all’autorità di vigilanza competente. Se non accade nulla in risposta a tale segnalazione, o se il segnalante ha motivo di ritenere che sia nell’interesse pubblico, può rivolgersi direttamente ai media. I segnalanti sono protetti in entrambi i casi. Con queste misure protettive l’UE intende garantire ai whistleblowers che non devono temere ritorsioni e allo stesso tempo incoraggia le persone a segnalare le violazioni all’interno dell’aziende.

L’impianto della Direttiva prevede l’adeguamento entro il 17 dicembre per le aziende con oltre 250 dipendenti. Per le aziende con 50-250 dipendenti, l’obbligo decorrerebbe, invece, dal 2023.

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