Privacy in pillole

Approvato il Codice di condotta per il trattamento dei dati personali effettuato a fini di informazioni commerciali.

Nel Codice sono definite le modalità e le garanzie di trattamento dei dati personali per l’esecuzione e la realizzazione delle finalità di informazione commerciale secondo requisiti di certezza e trasparenza, in linea con l’art. 5 del GDPR.

Con il nuovo testo, le società che offrono informazioni sull’affidabilità commerciale di imprenditori potranno trattare i dati personali dei soggetti basendosi sul legittimo interesse, dunque senza che sia richiesto il consenso, purché sia garantito il rispetto degli interessi e dei diritti e libertà fondamentali dell’interessato. Il fornitore può raccogliere dati personali presso il soggetto censito, fonti pubbliche, fonti pubblicamente e generalmente accessibili da chiunque o presso altri soggetti autorizzati dalla legge alla distribuzione e fornitura delle informazioni.

Telemarketing illegittimo

Il Garante ha comminato una sanzione di oltre tre milioni di euro a Sky, per aver effettuato chiamate promozionali senza informativa e senza specifico consenso, utilizzando liste non verificate, acquisite da altre società. Il consenso fornito alla società fornitrice delle liste non autorizzava, infatti, l’utilizzo dei dati personali, contenenti i nominativi da contattare, a fini promozionali. Secondo l’Autorità, inoltre, la piattaforma avrebbe dovuto verificare che le persone da contattare non si fossero opposte alla ricezione di telefonate pubblicitarie per i propri servizi.

Decreto capienze: addio privacy per i contribuenti

Il trattamento dei dati per finalità di interesse pubblico da parte della Pubblica amministrazione diventa – di fatto – sempre lecito e dunque può essere svolto dall’ente se necessario per adempiere ai propri compiti ed esercitare i poteri attribuiti. È stato infatti abrogato l’articolo del Codice della Privacy in base al quale il Garante prescriveva misure e accorgimenti, vincolanti per la pubblica amministrazione, in caso di trattamenti a rischio elevato. L’Agenzia delle entrate potrà pertanto liberamente trattare tutte le informazioni relative ad un determinato contribuente senza sottostare al preventivo parere del Garante.

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