Sicurezza sul lavoro: anche i datori sono obbligati alla formazione

Le nuove misure introdotte nel Decreto Fiscale 2022 hanno esteso l’obbligo della formazione su salute e sicurezza anche ai datori di lavoro.

In particolare, a seguito della conversione in legge del Decreto-legge n. 146/2021 (“Decreto Fiscale”) sono state introdotte importanti modifiche all’art.37 comma 7 del Testo Unico in materia di salute e sicurezza nei  luoghi di lavoro, che sanciscono il dovere da parte del titolare dell’azienda di seguire i corsi di formazione su salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.

Il testo “aggiornato” equipara i datori di lavoro ai dirigenti, ai preposti e ai lavoratori, i quali sono già tenuti per legge a rispettare specifici obblighi di formazione periodica e continuo aggiornamento.

Obbligo di “formazione in presenza”

La nuova normativa sancisce che le attività di formazione sulla sicurezza sui luoghi di lavoro debbano svolgersi esclusivamente in presenza. Inoltre, “devono essere ripetute con cadenza almeno biennale”, per garantirne la continuità.

L’addestramento del personale dovrà consistere in prove pratiche riguardanti gli usi corretti delle attrezzature e degli impianti aziendali, dei materiali e dei dispositivi di protezione individuale obbligatori. Vengono previste anche delle esercitazioni sull’applicazione delle “procedure di lavoro in sicurezza”.

Al momento non si conoscono le specifiche modalità e tempistiche della formazione sulla sicurezza nei luoghi di lavoro (durata, periodicità, contenuti minimi etc. etc.) dal momento che tutti i particolari sul punto dovranno essere indicati e adottati entro il 30 giugno 2022 dalla Conferenza Stato-Regioni (termine che come spesso accade non è stato rispettato).

Il ruolo della conferenza stato regioni.

La Conferenza Stato-Regioni dovrà adottare un “accordo nel quale provvede all’accorpamento, alla rivisitazione e alla modifica” di quanto previsto dal Decreto Fiscale. In particolare, nell’accordo bisognerà:

  • individuare “la durata, i contenuti minimi e le modalità della formazione obbligatoria” a carico del datore di lavoro;
  • stabilire come si svolgerà la verifica finale obbligatoria per i discenti di tutti i percorsi formativi e di aggiornamento obbligatori e le “modalità delle verifiche di efficacia della formazione durante lo svolgimento della prestazione lavorativa”.

Le sanzioni

Le nuove disposizioni hanno anche previsto un doppio regime sanzionatorio per i datori di lavoro che violano le norme sulla formazione in salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.

In primis, è previsto per i datori di lavoro ed i dirigenti inadempienti la pena dell’arresto da due a quattro mesi, comminata insieme ad un’ammenda che può andare da un minimo di 1.474,21 euro ad un massimo di 6.388,23 euro.

In secondo luogo, il legislatore ha previsto una possibile sospensione dell’attività imprenditoriale: l’ispettore che effettua il controllo, infatti, può decidere di attuare un provvedimento di sospensione “a prescindere dal settore di intervento, in caso di gravi violazioni in materia di tutela della salute e della salute del lavoro”.

Tra le “gravi violazioni” possibili è prevista anche la mancata formazione ed addestramento. Oltre alla sospensione, questa violazione comporta una pena aggiuntiva, cioè una multa di 300 euro per ogni lavoratore interessato.

Sul punto sono tuttavia attesi nuovi chiarimenti da parte degli organi ispettivi preposti alla vigilanza.

 

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