Con il termine whistleblowing si identifica una complessa normativa che tutela ogni dipendente che segnala illeciti, violazioni o frodi di cui sia stato testimone nel proprio contesto lavorativo, sia esso pubblico o privato, ricevendo in cambio alcune protezioni da eventuali ritorsioni del datore di lavoro o, anche, un sistema che permette la segnalazione anonima di illeciti da parte dei dipendenti.
Chi sono i Whistleblowers?
Il whistleblower è il dipendente segnalatore di illeciti, che la normativa vuole tutelare da ogni ritorsione.
Per il settore privato il whistleblowing si integra con il D. Lgs. 231/2001 (art. 6, commi 2-bis, 2-ter e 2-quater), relativo alla responsabilità amministrativa da reato degli enti e alla prevenzione di tali reati attraverso i c.d. modelli organizzativi 231: ove un ente privato abbia implementato o intenda implementare un proprio modello organizzativo 231, dovrà altresì istituire un sistema di segnalazione e garantire la protezione dei segnalanti (c.d. sistema di whistleblowing), tutto ciò in un’ottica di compliance integrata.
Cosa deve includere il sistema di whistleblowing?
Il sistema di whistleblowing dovrà includere:
- uno o più canali di comunicazione per effettuare una segnalazione whistleblowing che consentano ad amministratori, dirigenti e dipendenti, di presentare, a tutela dell’integrità dell’ente, segnalazioni di illeciti, rilevanti ai sensi del D. Lgs. 231/2001 e fondati su elementi di fatto precisi e concordanti, o di violazioni del modello organizzativo 231 dell’ente, di cui siano venuti a conoscenza in ragione delle funzioni svolte. Tali canali dovranno, inoltre, garantire la segnalazione anonima dell’illecito;
- almeno un canale alternativo in grado di garantire la segnalazione anonima dell’illecito;
- il divieto di atti di ritorsione o discriminatori, diretti o indiretti, nei confronti del segnalante per motivi collegati, direttamente o indirettamente, alla segnalazione;
- sanzioni nei confronti di chi viola le misure di tutela del segnalante, nonché di chi effettua con dolo o colpa grave segnalazioni che si rivelano infondate.
Il sistema whistleblowing, inoltre, dovrà prevedere che:
- l’adozione di misure di ritorsione nei confronti del segnalante possa essere denunciata all’Ispettorato nazionale del lavoro;
- il licenziamento ritorsivo o discriminatorio del segnalante sia nullo, così come siano nulli il mutamento di mansioni, nonché qualsiasi altra misura ritorsiva o discriminatoria adottata nei confronti del segnalante.
Whistleblowing: le novità introdotte dalla direttiva europea 2019/1937
Il contesto normativo sopra descritto verrà molto presto ad essere mutato in ragione delle novità introdotte dalla Direttiva (UE) 2019/1937 in materia di whistleblowing, in corso di recepimento in Italia: tra le diverse novità, verrà ampliato notevolmente il novero dei soggetti tutelati e le tutele, anche finanziarie, a favore degli stessi. Tale normativa, inoltre, sarà applicabile a tutti i soggetti con più di 50 dipendenti, a prescindere dall’adozione di un modello organizzativo 231.
Di conseguenza, le imprese destinatarie dei nuovi obblighi dovranno ripensare ai propri sistemi di whistleblowinge istituire dei nuovi canali di segnalazione rispetto a quelli eventualmente già contemplati nei propri modelli organizzativi 231.